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STATUTO di OFFICINA SOLIDALE APS

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita nel rispetto del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (inseguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Officina Solidale APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Relativo Registro.

Art. 2 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Siena, la sua durata è illimitata.
La variazione di sede legale all’interno del Comune non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’Associazione è apartitica, antifascista, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi dell’economia solidale, dell’integrazione, dell’intercultura e delle pari opportunità tra donne e uomini, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e nella ricerca di nuovi modelli di cultura.
  4. Le finalità che si propone sono in particolare:
    • Promozione e adozione e diffusione del consumo critico e di tutti i valori da cui esso nasce, in particolare il rispetto dei diritti di chi consuma, di chi produce e dell’ambiente.
    • Creazione di un luogo di incontro, scambio e elaborazione di progetti a supporto degli obiettivi dell’Associazione.
    • Promozione della convivialità tra gli associati volta allo sviluppo della socialità e della solidarietà.
    • Educazione e sensibilizzazione per la riduzione degli sprechi e dei rifiuti.
    • Sostegno ai produttori e all’economia locale e solidale mediante:
    o la promozione di un rapporto costante e continuativo con i produttori basato sulla condivisione dei principi dell’economia solidale;
    o la promozione di un canale di distribuzione alternativo gestito dai consumatori;
    o la retribuzione equa del lavoro dei produttori;
    o lo sviluppo di proposte di coproduzione e prefinanziamento;
    o lo stimolo progettuale per l’ampliamento e il coordinamento di attività esistenti e per la nascita di attività nuove;
    o la ricerca della filiera minima tra produttore e consumatore;
    • Sostegno al consumatore consapevole mediante:
    o sostegno allo sviluppo di piccole distribuzioni organizzate;
    o la fornitura di supporto logistico e organizzativo all’attività dei GAS;
    o la facilitazione alle iniziative di rete tra i GAS;
    o lo stimolo alla nascita di nuovi GAS;
    o l’estensione del paniere della spesa e dei metodi di approvvigionamento;
    o la promozione della cultura del prezzo equo per il produttore e accessibile e trasparente per il consumatore;
    o l’approfondimento delle conoscenze nell’ambito del consumo consapevole e dell’economia solidale.
    • Promozione dei principi ispiratori dell’Associazione in ambiti esterni ai GAS mediante:
    o eventi di formazione e informazione nel campo alimentare, biologico, equo-solidale e nei settori ad essi collegati;
    o ricerca dell’accessibilità, in tutte le forme, ai prodotti dell’economia solidale locale;
    o strutturazione di forme di comunicazione e autopromozione.
    • Interlocuzione con Enti, Istituzioni e altre realtà mediante:
    o collaborazione con Enti, Associazioni, Organizzazioni e Gruppi che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;
    o interazione con le istituzioni locali per la promozione di politiche agricole, alimentari e educative in relazione con i principi ispiratori dell’Associazione e di forme di cittadinanza attiva nell’ambito della gestione dei beni comuni;
    o promozione di attività solidali a favore di realtà locali più deboli o disagiate;
    o creazione delle condizioni per la nascita di un Distretto di Economia Solidale.
  5. L’Associazione nel perseguimento dei fini sociali potrà:
    a) richiedere agli enti e istituzioni pubblici tutte le necessarie autorizzazioni al fine del perseguimento dello scopo sociale;
    b) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni e aderire ad associazioni locali nazionali ed internazionali nell’interesse dello svolgimento degli scopi sociali, richiedere finanziamenti e contributi agli enti pubblici privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
    c) costituire fondi per lo sviluppo delle attività sociali o di progetti o programmi aventi finalità sociali nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all’ammodernamento associativo.
    d) organizzare attività culturali, ricreative, motorie, lavorative, associative e di promozione atte a promuovere e perseguire le finalità descritte in precedenza.

    L’associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
    e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
    i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
    l) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
    m) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
    n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
    o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – I SOCI

Possono aderire all’Associazione sia le persone fisiche sia Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, senza discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. L’ammissione alla qualifica di socio/ socia è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
Contro le eventuali reiezioni, a richiesta, è previsto il riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si acquisisce con l’iscrizione nel libro dei soci e con il versamento della quota sociale annuale.

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non può in alcun modo essere retribuito, ma ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai libri associativi, documenti, delibere, bilanci e registri dell’Associazione, previa richiesta scritta e motivata da inoltrare al Presidente dell’Associazione; la consultazione avverrà presso la sede sociale nei tempi e nei modi concordati con il Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Nel caso di associati minori di età, il diritto di voto in rappresentanza del minore verrà esercitato da chi esercita la potestà genitoriale, che potrà essere candidato alle cariche sociali solo se associato.

Art. 6 – DOVERI DEI SOCI

L’Associazione richiede a ogni socio collaborazione e partecipazione alle attività di supporto al lavoro associativo.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze, delle capacità e delle disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento della quota associativa, per aver arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio è ammesso il ricorso scritto all’Assemblea dei soci la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • l’Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è convocata mediante avviso scritto da comunicare agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza con una delle seguenti forme alternative di comunicazione:

  1. Avviso con mezzi telematici (via e-mail);
  2. Avviso affisso nei locali della Sede.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b. quando la richiede almeno un decimo dei soci iscritti a libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno dei lavori, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

9.1 L’Assemblea ordinaria:

a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
b. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
c. approva il bilancio di esercizio e preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
d. ratifica annualmente l’importo della quota sociale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo;
e. approva il programma annuale dell’Associazione;
f. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

9.2 L’Assemblea straordinaria:

a) delibera eventuali modifiche allo Statuto;
b) delibera lo scioglimento dell’associazione.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da un numero variabile tra 5 e 11 membri, deliberato dell’Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate. Resta in carica per 2 anni.
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
La convocazione del Consiglio Direttivo è proposta dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:
  1. elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
  2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  3. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
  4. redige e presenta all’Assemblea il bilancio di esercizio e quello preventivo e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  5. delibera l’ammissione degli associati;
  6. delibera sulla esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
In caso di impedimento o assenza, le funzioni del Presidente sono esperite dal Vice Presidente. Il Presidente, di concerto col Consiglio Direttivo, può delegare sue funzioni al Vice Presidente, sia occasionalmente che in maniera permanente.
Il Presidente dispone dei fondi sociali, insieme al tesoriere, su indicazione dei Consiglio Direttivo.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può
esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.
In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari sono amministrati e rendicontati dal Tesoriere.
Eventuali conti correnti o postali intestati all’Associazione sono a doppia firma disgiunta del residente e del Tesoriere.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo vengono depositati presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.